Onorevoli Colleghi! - La pedofilia e la pedopornografia sono fenomeni criminali che, come dimostrano i dati, sono ormai in costante e drammatico aumento e, in considerazione di ciò, rappresentano un problema di tale dimensione sociale da non poter più essere ignorati. La tragicità consiste nel fatto che questi reati sono commessi a danno di bambini indifesi, vittime di violenze sia fisiche che morali, nonché dello sfruttamento, che li rendono, per il resto della vita, soggetti traumatizzati. Nonostante la legge 6 febbraio 2006, n. 38, incrimini lo sfruttamento sessuale e la pedopornografia on line, adeguando la precedente disciplina ai recenti accordi internazionali e alla vigente normativa europea, tuttavia, le misure previste e il relativo sistema di sanzioni si sono rilevati inadeguati, il che comporta la necessità di intervenire con una nuova proposta di legge, volta a modificare e ad integrare la normativa vigente.
      Innanzitutto, occorre agire sul piano della prevenzione, individuando i fattori che danno origine al fenomeno. Al riguardo, è fondamentale che tutte le istituzioni educative e sociali si adoperino

 

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affinché il minore sia maggiormente tutelato. La scuola che, in particolar modo, è il luogo in cui il minore trascorre il maggior tempo della sua giornata, dovrebbe garantire un'efficace prevenzione, mediante la responsabilizzazione del corpo docente e di quello non docente, e delle persone che, molto spesso, sono impreparate nell'affrontare episodi di abuso subiti dai minori. In tali casi, la scuola, al pari delle altre istituzioni, ha il compito di intervenire, comunicando all'autorità giudiziaria ogni situazione che potrebbe vedere il minore coinvolto come possibile vittima di uno dei suddetti reati.
      Si prevede, quindi, con la presente proposta di legge, l'introduzione, a carico di chiunque abbia il compito di vigilare su un minore, dell'obbligo di denuncia di un reato di violenza o di abuso sessuale a danno del minore (capo I). Inoltre, considerato che il minore, di solito, tende a non comunicare verbalmente l'abuso subìto ma, al contrario, ad esternare il suo disagio attraverso disegni o scritti, svolti maggiormente nell'ambito dell'attività scolastica, si rende necessaria l'introduzione di una sanzione per impedire a chiunque di occultare, distruggere o alterare tali documenti, allo scopo di garantirne l'utilizzo nel corso di un eventuale procedimento penale come materiale probatorio.
      È introdotta, altresì, una sanzione volta a punire, con la stessa pena proposta per la fattispecie precedente, la condotta di chiunque sottopone alla visione di un minore di quattordici anni immagini o filmati pornografici recanti rappresentazione di atti sessuali.
      Per quanto riguarda, invece, la rete internet, il sempre maggior impegno, da parte della polizia postale, nel controllo e nel monitoraggio dimostra come purtroppo quest'ultima sia utilizzata non solo per la divulgazione di materiale pedopornografico, ma anche per la diffusione di una vera e propria apologia del reato di pedofilia. Sempre più frequentemente gruppi di persone deviate disquisiscono di pedofilia tramite la rete, con frasi apologetiche sugli abusi sessuali ai danni di bambini in particolare e di minori in generale. L'intervento normativo si rende, pertanto, necessario, al fine di disciplinare e di reprimere questo fenomeno deprecabile e così esteso, che consiste in una vera e propria esaltazione delle pratiche pedofile, divulgate soprattutto attraverso la rete telematica.
      La fattispecie di apologia della pedofilia non è prevista esplicitamente dalla normativa vigente, per cui oggi è possibile colpire tali condotte perverse solo attraverso il combinato disposto degli articoli 600-ter e 414 del codice penale, che, al terzo comma, prevede proprio i casi di apologia. Per tale motivo, la presente proposta di legge introduce un nuovo articolo dopo l'articolo 414 del codice penale e più esattamente nella parte dedicata ai delitti contro l'ordine pubblico, il titolo V del libro II, in quanto in tale titolo del codice sono perseguite quelle condotte che offendono non tanto e non solo il singolo individuo, ma il sentimento collettivo di sicurezza sociale e realizzano un effetto turbativo del tessuto sociale.
      Con la creazione della nuova fattispecie di apologia di reato riferita alla pedofilia e alla pedopornografia si vuole anticipare la soglia di tutela prevista dal nostro sistema penale, attraverso la sanzione, indipendentemente dalla commissione del reato propagandato, di condotte che arrecano offesa a quei valori sociali, universali e morali, ritenuti tali dalla collettività.
      La nuova figura di reato è ravvisabile nella condotta di tutti coloro che, servendosi di qualsiasi mezzo e forma di espressione, compreso quello telematico, inclusi i casi in cui la condotta viene mascherata con illogici «fini culturali», legittimano pubblicamente, diffondono giudizi atti a legittimare, istigano alla commissione o effettuano apologia delle condotte contemplate negli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne) e 609- quinquies (corruzione di minorenne) del codice penale.
 

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      La pena prevista per tale reato è compresa tra un minimo di tre anni di reclusione fino a un massimo di cinque e, in ragione del fatto che tali condotte si giudicano alquanto riprovevoli, si è ritenuto di escludere la possibilità di chiedere il patteggiamento, come previsto dall'articolo 444 del codice di procedura penale, per gli imputati di tale reato.
      Al capo II della presente proposta di legge è istituito il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, una figura che esiste già in molti Paesi europei, ma non in Italia, dove manca, ad oggi, un'istituzione nazionale indipendente a garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (garante, tutore o difensore dei diritti dell'infanzia, che dir si voglia). L'istituzione di tale figura è prevista dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (articolo 4), resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991, e la sua mancanza è stata, in tempi recenti, rilevata dal Comitato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sui diritti dell'infanzia sia nelle «Osservazioni conclusive» indirizzate al nostro Paese nel 2003, sia nelle precedenti.
      La mancata istituzione di tale figura disattende, altresì, quanto stabilito dai cosiddetti «Princìpi di Parigi» (Risoluzione dell'Assemblea generale ONU 48/134 del 20 dicembre 1993) e della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (articolo 12), resa esecutiva della legge n. 77 del 2003.
      Non mancano, però, del tutto esempi di una simile figura, in particolare nell'ambito di alcuni ordinamenti regionali, ma l'esigenza di assicurare all'infanzia e all'adolescenza una tutela più ampia di quella attuale ha, da tempo, fatto emergere la necessità di procedere all'istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, alla creazione, cioè, di un nuovo ufficio diretto a proteggere i diritti dei minori in ambiti diversi da quelli giurisdizionali, nei quali è già previsto l'intervento di specifici organismi giudiziari.
      Le indicazioni che si traggono da tutta la documentazione internazionale e nazionale sono unanimi nel ritenere che il Garante per l'infanzia e l'adolescenza sia un organismo autonomo e indipendente nell'esercizio delle sue funzioni ed è per questo che, con la presente proposta di legge, se ne prevede la nomina da parte del Presidente della Repubblica, su proposta dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Emerge, dunque, la necessità di riprendere il filo della discussione e di rilanciare l'iniziativa per sviluppare un sistema nazionale di garanzia, partendo dalle elaborazioni già prodotte e tenendo debito conto dell'esperienza maturata in ambito regionale e a livello europeo.
      Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, oltre che organo di vigilanza e di mediazione dei conflitti, è titolare di una funzione di stimolo e di facilitazione che esso esercita, secondo il principio di sussidiarietà operando a fianco delle istituzioni della comunità, affinché i diritti sanciti dalla citata Convenzione ONU del 1989 siano effettivamente esercitati e goduti.
      Il Garante ha il compito di rendere pubblici i dati sui risultati raggiunti dagli organismi preposti al controllo e all'applicazione delle leggi, nonché il potere di indagine e di raccolta diretta delle denunce, così come il potere di comminare sanzioni ai soggetti che si oppongono alla raccolta dei dati e alle indagini. Inoltre, il Garante prepara e indica, quando necessario, i curatori che tuteleranno, nei tribunali, gli interessi dei minori nel caso di coinvolgimento in affari di giustizia.
      La non operatività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dall'articolo 20 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, desta perplessità a tal punto che si ritiene opportuno sopprimerlo, trasferendone le funzioni al Garante per l'infanzia e l'adolescenza.
      Si sottopone, quindi, all'attenzione del Parlamento la presente proposta di legge, al fine di ottenere maggiori garanzie e un'adeguata tutela dei diritti dei minori e degli adolescenti, con l'auspicio di ridurre ai minimi livelli il dilagare di questi atroci reati.
 

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